Art. 1 – Premesse
1.1 TECOMEC svolge attività industriale nel settore dei Prodotti e Accessori per il giardinaggio, agricoltura ed il lavaggio ad alta pressione per tutte le categorie di mercato in genere;
1.2 TECOMEC per la realizzazione dei beni di cui sopra, secondo gli standard di qualità che gli sono propri, si avvale di imprese incaricate di realizzare le varie componenti in conformità alle conoscenze tecniche e tecnologiche, trasmesse da TECOMEC stessa sotto forma di progetti esecutivi, prototipi, know-how;
1.3 Il FORNITORE è dotato di strutture, competenze e organizzazione adeguate ad adempiere alle forniture richieste da TECOMEC;
1.4 TECOMEC intende avvalersi del FORNITORE per procedere, anche mediante l’utilizzo di stampi/attrezzature di montaggio e collaudo di proprietà di TECOMEC, alla realizzazione di componenti, assemblati, alti materiali, nonché alla fornitura di tali prodotti nelle modalità e nei termini indicati nel presente Contratto;
1.5 Le presenti Condizioni Generali di Fornitura intendono, quindi, regolamentare in modo stabile i termini e le condizioni generali che regoleranno le future forniture.
Art. 2 – Definizioni
2.1 Nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura le definizioni di seguito indicate avranno il significato rispettivamente riportato, salvo quanto altrove previsto:
- Condizioni Generali di Fornitura: si intende il presente contratto;
- Capitolato di fornitura: si intende il documento, di cui all’Allegato A, contenente le condizioni che regoleranno i rapporti di fornitura di beni e materiali da parte di TECOMEC.
- Componenti stampati: si intendono i prodotti realizzati con l’uso degli stampi di TECOMEC.
- Materiali: si intende la componentistica, prodotti, stampati o altri beni acquistati da Tecomec
- Prezzo: si intendono i prezzi relativi ai Materiali.
- Prodotti: si intendono i beni finiti di cui intende approvvigionarsi TECOMEC.
Art. 3 – Oggetto
3.1 Con le presenti Condizioni Generali di Fornitura, TECOMEC intende disciplinare il rapporto contrattuale con il FORNITORE dal quale acquisterà i Materiali/Prodotti o Componenti Stampati.
3.2 Fornitura di componenti stampati Il FORNITORE si obbliga a realizzare, mediante stampi ed attrezzature di collaudo e montaggio concesse in comodato da TECOMEC, nonché fornire a TECOMEC, che a sua volta accetta, componenti stampati, secondo le specifiche di cui ai disegni tecnici, nel rispetto delle modalità di cui al Capitolato di Fornitura (Allegato 1).
3.3 Fornitura di Materiali/ Prodotti Il FORNITORE si obbliga a fornire a TECOMEC, che a sua volta accetta, i Materiali e i Prodotti meglio specificati nei singoli ordini di acquisto, nel rispetto delle modalità di cui al medesimo ordine ed al Capitolato di Fornitura (Allegato 1) allegato alle presenti Condizioni Generali, che ne costituisce parte integrante.
Art. 4 – Ordini e conferme d’ordine
4.1 Le condizioni specifiche delle forniture (quantità, prezzi, termini di consegna, caratteristiche tecniche, imballaggio, responsabilità per vizi, ecc.) saranno di volta in volta dettagliate:
- nel Capitolato di Fornitura (Allegato 1);
- negli Ordini di Acquisto emessi da TECOMEC;
- nelle Conferme d’Ordine accettate dal FORNITORE.
Art. 5 - Modalità di Realizzazione dei Componenti Stampati
5.1 Gli stampi, nonché attrezzature di montaggio e collaudo utilizzati per la realizzazione dei componenti stampati sono concessi da TECOMEC al FORNITORE in prestito d’uso nel rispetto degli obblighi e dei termini di cui all’art. 8 dell’Allegato 1 e pertanto sono e resteranno di proprietà di TECOMEC.
5.2 La realizzazione dei Componenti Stampati deve avvenire in modo conforme ai disegni e progetti forniti da TECOMEC ed all’ulteriore eventuale documentazione da quest’ultima consegnata, nonché rispettare le norme nazionali ed internazionali in materia di sicurezza.
5.3 Il FORNITORE si impegna ad approvvigionare ed impiegare materie prime esclusivamente di prima scelta, nonché quelle della marca commerciale espressamente richiesta sui disegni ed i progetti consegnati da TECOMEC.
5.4 L’eventuale impiego da parte del FORNITORE di materie prime differenti rispetto a quanto indicato nei progetti e nei disegni dovrà essere preventivamente autorizzato, per iscritto, da TECOMEC.
Art. 6 – Prezzi
6.1 I prezzi relativi alle forniture verranno determinati con riferimento ai prezzi indicati nel listino concordato fra le Parti.
6.2 I prezzi saranno fissi ed invariati per tutta la durata dell’Accordo, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
Art. 7 - Modalità di pagamento
7.1 Il Prezzo sarà corrisposto secondo le modalità ed i termini riportati nell’Ordine di Acquisto.
Art. 8 - Verifiche ed ispezioni
8.1 Il FORNITORE si impegna sin d'ora a riconoscere a TECOMEC il diritto di eseguire direttamente e/o indirettamente, previo preavviso e di comune accordo anche per il tramite di terzi incaricati e i cui nominativi verranno preventivamente comunicati alla controparte, ispezioni presso gli stabilimenti di quest'ultima finalizzati all’esecuzione di audit per il monitoraggio delle prestazioni di qualità e di servizio (“Vendor Rating”). A tal fine il FORNITORE è tenuto, in occasione delle suddette verifiche ed ispezioni, a garantire l'accesso in tutti gli stabilimenti produttivi, nei luoghi di conservazione e deposito delle Materie, nonché a mettere a disposizione tutta la documentazione e le informazioni richieste da TECOMEC per il compimento delle suddette attività.
8.2 Le verifiche e ispezioni, di cui al precedente art. 8.1, saranno effettuate al fine di accertare il pieno rispetto, ad opera del FORNITORE delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, gestione dei dipendenti in armonia con la normativa giuslavorista.
Art. 9 - Denuncia e gestione di Non Conformità
9.1 La segnalazione e gestione di non conformità avviene secondo le modalità ed i termini riportati nel Capitolato di Fornitura (Allegato 1)
Art. 10 - Cessione di azienda da parte del Fornitore
10.1 In tutti i casi di mutamento della titolarità dell'azienda e/o di rami di azienda del FORNITORE, così come anche in caso di sua attribuzione in godimento a terzi, tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti solo con il consenso scritto di TECOMEC, pena il recesso immediato dal contratto ai sensi dell’art. 18.
Art. 11 – Obblighi del Fornitore
11.1 Il Fornitore si obbliga a:
a) Realizzare e fornire componenti stampati in conformità agli ordini e alle specifiche tecniche ricevute ed ai termini contrattuali concordati, rispettando i requisiti di qualità e le scadenze stabilite di consegna;
b) Fornire materie prime/materiali nei termini contrattuali concordati, rispettando i requisiti di qualità e le scadenze stabilite di consegna.
c) Gestire gli stampi, le attrezzature di montaggio e collaudo nel rispetto delle prescrizioni di cui all’8 (rubricato “GESTIONE DI STAMPI, ATTREZZATURE DI MONTAGGIO E COLLAUDO DI PROPRIETÀ TECOMEC”) di cui all’Allegato 1.
d) Rispettare le normative dettate in materia di tutela ambientale e sicurezza, nonché assicurare una corretta e responsabile gestione dei materiali e dei rifiuti e la promozione di pratiche più sostenibili.
e) Gestire il personale dipendente nel rispetto della normativa dettata in materia.
Art. 12 – Obblighi di TECOMEC
12.1 TECOMEC si obbliga ad effettuare il pagamento delle fatture del FORNITORE entro i termini contrattuali concordati.
Art. 13 - Diritti di privativa e proprietà industriale
13.1 Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni ed informazioni riservate, know-how che siano forniti da una Parte all’altra per l’esecuzione delle Attività di cui al presente Accordo Quadro e degli ordini di volta in volta emessi rimangono di proprietà della Parte che li ha forniti. La Parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente Accordo Quadro.
Art. 14 Garanzie – Responsabilità
14.1 Il FORNITORE si impegna a stipulare e mantenere in essere, con costi e spese a suo carico, una polizza assicurativa rilasciata da Primario Istituto di Assicurazione a copertura di ogni e qualsiasi danno e/o inconveniente che possa accadere agli stampi, attrezzature di collaudo e montaggio di proprietà di TECOMEC nonché ai terzi nell’utilizzo dei Prodotti.
14.2 Il FORNITORE risponderà della qualità del servizio reso, nonché delle conformità delle proprie prestazioni alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e degli ordini di volta in volta emessi ed alle regole dell’arte.
14.3 TECOMEC potrà far valere la responsabilità del FORNITORE solo previa contestazione dei vizi, dei difetti o delle difformità del servizio nei termini e con le modalità di cui all’Allegato 1.
14.4 Il FORNITORE non risponderà dei vizi, dei difetti e delle difformità del servizio che derivino dalle specifiche tecniche fornite da TECOMEC.
Art. 15 - Durata – recesso
15.1 Il presente Accordo Quadro ha durata di 24 mesi a partire dalla data della sua sottoscrizione, con esclusione di tacito rinnovo, salvo diverso accordo scritto intervenuto tra le Parti.
15.2 Resta in ogni caso salva la facoltà di entrambi le Parti di recedere dal presente Contratto dandone un preavviso di n. 6 mesi con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.
Art. 16 - Obbligo di rispettare il Modello Organizzativo ex Dlgs 231/01 di TECOMEC ed il Codice Etico del Gruppo EMAK
16.1 Il FORNITORE dichiara di essere a conoscenza che TECOMEC ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01, con il relativo Codice Etico, che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.tecomec.com e che dichiara di aver compreso.
16.2 Il FORNITORE aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi, e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel d.lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni. Il FORNITORE si impegna, altresì, a rispettare e a far rispettare ai suoi dipendenti e/o collaboratori, tutti i principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello 231. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenterà grave inadempimento contrattuale.
16.3 Il FORNITORE manleva fin d’ora TECOMEC per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest’ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte dello stesso FORNITORE o di suoi eventuali collaboratori.
Art. 17 - Cessione dei crediti
17.1 Le Parti convengono espressamente che ciascuna di esse non potrà in nessun caso, salvo consenso scritto dell’altra Parte, disporre, mediante la costituzione di diritti di garanzia e/o di godimento, o anche il trasferimento a favore di terzi, tutti o parte dei crediti presenti o futuri maturati e/o maturandi in esecuzione delle presenti Condizioni Generali, a seguito e per effetto delle forniture e lavorazioni realizzate in esecuzione dele presenti Condizioni Generali, né in ogni caso surrogare terzi nei propri diritti, senza il consenso scritto dell’altra Parte.
Art. 18 – Dichiarazione d’impegno e clausola risolutiva espressa
18.1 Il Fornitore si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e tra queste, in particolare, delle previsioni di cui al ex D.lgs 231/01 nonché a rispettare e ad adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Tecomec (pubblicato sul sito istituzionale www.tecomec.com) per quanto rilevanti ai fini dell’esecuzione del presente contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo da parte del Fornitore è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario tra Tecomec e il Forniore, costituisce grave inadempienza del presente contratto dando titolo a Tecomec di risolvere anticipatamene e con effetto immediato il presente contratto ai sensi dell’ Art. 1456 c.c. e di ottenere, a titolo generale, una somma da determinarsi in via equitativa, salva la risarcibilità dell’eventuale maggiore danno.
Art.19 - Precedenti Intese
19.1 Questo Contratto, unitamente agli altri documenti contrattuali ad esso connessi, supera e sostituisce qualsiasi precedente negoziazione o intesa tra le Parti, verbale o scritta, in relazione a quanto espressamente disciplinato nel presente Contratto e negli Allegati.
Art. 20 - Riservatezza
20.1 Il Fornitore terrà riservate le informazioni reciprocamente scambiate prima o dopo l'entrata in vigore delle presenti Condizioni Generali di Acquisto
20.2 Il Fornitore, inoltre, ha l’obbligo anche successivamente allo scioglimento delle presenti Condizioni Generali ed in ogni caso al venir meno degli effetti delle stesse, a mantenere la riservatezza e ad astenersi dal fare uso, a proprio favore, o a favore di terzi, delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'esecuzione della fornitora, della tecnologia, del know-how, dei segreti commerciali, dei conti e delle liste di clienti, salvo diverso accordo stabilito per iscritto tra le Parti.
Art. 21 - Tolleranza
21.1 La tolleranza di una delle Parti del comportamento dell'altra in violazione delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali non potrà considerarsi rinunzia a contestare la violazione delle predette disposizioni o al diritto ad esigere il corretto adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 22- Legge applicabile e foro competente.
22.1 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.
22.2 Per ogni controversia concernente l’interpretazione, il contenuto e/o l’esecuzione del medesimo sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.
Art. 23 - Forza maggiore
23.1 Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l’esigibilità della prestazione resta sospesa sino alla cessazione dell’impedimento e nessuna delle Parti potrà essere considerata inadempiente. In tale ipotesi la durata del contratto verrà automaticamente prolungata per un periodo di durata equivalente a quello in cui l’esecuzione del contratto è rimasta sospesa.
Art. 24 - Trattamento dati personali
24.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D.lg. 196/2003 e successive modifiche le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui verranno a conoscenza in occasione del Contratto nel rispetto dei criteri tutti indicati dal suddetto Regolamento e per la sola finalità di corretta, completa e puntuale esecuzione del contratto medesimo.
24.2 Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative appropriate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali trattati, nonché a custodirli e conservarli per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità indicate.
Art. 25 Allegati
25.1 Si allegano alle presenti Condizioni Generali di Acquisto a farne parte integrante ed essenziale i seguenti documenti:
1) Capitolato di Fornitura.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 cc e 1342 c.c. il FORNITORE dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole: art. 4 (modalità di esecuzione della Fornitura), art. 5 (modalità di esecuzione delle Lavorazioni), art. 8 (Verifiche ed ispezioni), art. 10 (Cessione di azienda da parte del Subfornitore), art. 11 (Obblighi del Subfornitore), art. 14 (Garanzia – Responsabilità), art. 15 (Durata e Recesso), art. 17 (cessione crediti), art. 18 (Dichiarazione d’impegno e clausola risolutiva espressa), art. 22 (Legge applicabile e foro competente).